Il 26 febbraio 2016, è stata pubblicata la L. n. 21/2016 (c.d. Milleproroghe) di conversione del D.L. n. 210/2015.
L’articolo 2 quater ha previsto che:
- Fino al 31/12/2016 non è dovuto il ticket per i licenziamenti dei lavoratori in caso di cessazione del rapporto a seguito di cambio di appalto con assunzione del personale da parte del nuovo appaltatore, nonché in caso di cessazione dal rapporto a tempo indeterminato in edilizia per fine fase lavorativa o fine cantiere;
- Anche per il 2016 l’Inps corrisponderà un’integrazione salariale pari al 70% per i lavoratori con contratto di solidarietà difensiva con riferimento alle ore di sospensione o riduzione di orario, solo se trattasi di contratti di solidarietà in essere prima del 24 settembre 2015;
- È stato prorogato a 90 giorni il termine per l’emanazione del decreto con il quale verranno definite le modalità attuative relative alla trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale in vista della maturazione della pensione di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018.