Con la sentenza n. 20433 dell’11 ottobre 2016, la Corte di Cassazione ha asserito che, non solo in caso di conclamata commissione di illeciti, ma anche in caso di mero sospetto e in presenza della sola possibilità che il lavoratore ponga in essere comportamenti proibiti, è lecito il controllo del datore di lavoro sul dipendente attraverso l’agenzia investigativa.
Ciò significa che, al di fuori degli accertamenti sanitari, che devono essere svolti in conformità a quanto previsto dall’art. 5 della L. n. 300/1970, gli altri accertamenti demandati dal datore di lavoro a un’agenzia investigativa, e aventi a oggetto comportamenti extralavorativi, che possono assumere rilievo dal punto di vista del corretto adempimento delle obbligazioni che scaturiscono dal rapporto di lavoro, sono legittimi.