Legittimo il licenziamento del tecnico che rifiuta gli interventi durante la reperibilità

Con la sentenza n. 7166 del 21 marzo 2017, la Corte di Cassazione ha asserito che risulta legittimo il licenziamento del tecnico che rifiuta gli interventi durante la reperibilità.

Nella citata sentenza, la Corte ricorda che la nozione di giusta causa o giustificato motivo promana da una nozione legale e che la previsione della contrattazione collettiva non vincola il giudice di merito. Tutt’altro: il giudice, infatti, ha il dovere di controllare la rispondenza delle pattuizioni collettive disciplinari al disposto del codice civile e rilevare la nullità di quelle che prevedono come giusta causa o giustificato motivo di licenziamento condotte per loro natura assoggettabili solo ad eventuali sanzioni conservative.

Il giudice non può, invece, fare l’inverso, cioè estendere il catalogo delle giuste cause o dei giustificati motivi di licenziamento oltre quanto stabilito dall’autonomia delle parti e solo dopo che tale verifica consenta di escludere la nullità delle clausole del contratto collettivo deve apprezzare in concreto la gravità degli addebiti.

A tal fine è pur sempre necessario che essi rivestano il carattere di grave negazione dell’elemento essenziale della fiducia e che la condotta del dipendente sia idonea a porre in dubbio la futura correttezza del suo adempimento, in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del prestatore rispetto all’adempimento dei futuri obblighi lavorativi.

Ciò significa che deve essere sempre esaminata la gravità dell’infrazione sotto il profilo oggettivo e soggettivo e sotto quello della futura affidabilità del dipendente circa la prestazione dedotta in contratto.

 

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