Legittimo il licenziamento di un dirigente che non concorda la fruizione delle ferie

licenziamento legittimo dirigente paserioCon la sentenza n. 26464 del 21 dicembre 2016, la Corte di Cassazione ha stabilito la legittimità del licenziamento intimato al dirigente che aveva deciso autonomamente quando usufruire delle ferie.

Il CCNL applicato al dirigente prevedeva espressamente che i tempi di fruizione delle ferie andassero concordati con la parte datoriale.

Il dirigente, nel ricorso presentato, sosteneva che detta previsione contrattuale si riferiva alle ferie maturate nel corso dell’anno, mentre che per quelle arretrate non ci fosse onere alcuno di previo accordo.

La Corte di Cassazione ha ritenuto non ammissibile detto ricorso dato che, la suddetta interpretazione del contratto collettivo, oltre a non emergere dal testo contrattuale, smentirebbe la ratio della clausola inserendovi un elemento di contraddittorietà: infatti, se le parti firmatarie hanno ritenuto necessario che il godimento delle ferie “in una o più soluzioni” debba essere concordato tra le parti compatibilmente con le necessità aziendali, ciò deve valere a maggior ragione per le ferie arretrate. Proprio perché non godute nell’anno solare di riferimento, la loro successiva fruizione non è destinata ai consueti periodi dell’anno e, quindi, ha addirittura maggior bisogno di essere pianificata tra le parti.

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