Il Ministero del Lavoro, con interpello n. 25 del 5 novembre 2015, ha risposto ad un quesito in merito all’operatività dell’art. 1, comma 118, Legge n. 190/2014 (esonero contributivo triennale) nelle ipotesi di operazioni societarie, quali ad esempio la fusione, ed in particolare se la società incorporante possa fruire del suddetto esonero qualora l’operazione stessa sia posta in essere nel 2016.
Il Ministero, sul punto, ha chiarito che in caso di fusione per incorporazione è possibile richiamare il disposto di cui all’art. 2112 c.c. in materia di trasferimento d’azienda; il comma 5 del citato articolo prevede che i rapporti di lavoro con il cedente proseguono ope legis con il cessionario senza soluzione di continuità ed i lavoratori conservano tutti i diritti ad essi connessi.
Per quanto riguarda la fruizione degli sgravi contributivi previsti dall’art. 1 c. 118 L. n. 190/2014 in assenza di una interruzione dei rapporti di lavoro assistiti da incentivo, non mutano, in conseguenza di eventuali procedure di fusione o incorporazione, i requisiti ab origine legittimanti la fruizione dello stesso, di conseguenza il cessionario incorporante ha il diritto di continuare a beneficiare dell’esonero contributivo già riconosciuto alla società incorporata nel corso dell’anno 2015, limitatamente alla parte residua sino alla scadenza del termine legale dei trentasei mesi.