Analogamente a quanto già previsto con la nota del 22 febbraio 2016 con riferimento alle prestazioni di FIS e CIG in deroga, con la nota n. 4831 del 1° marzo 2016, il Ministero del Lavoro ha chiarito che le aziende rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi possono scegliere di usufruire sia le prestazioni da questi erogate, che accedere agli ammortizzatori sociali in deroga.
Il Dicastero, inoltre, chiarisce che per quanto riguarda il computo dei rispettivi periodi di fruizione, i singoli istituti devono essere conteggiati in maniera autonoma; quindi il periodo di fruizione di un istituto si “neutralizza” ai fini del computo della fruizione dell’altro istituto.
Di conseguenza, l’unica vera limitazione è l’alternatività tra gli stessi, cioè l’azienda non potrà presentare domande di integrazione salariale in deroga e domande per trattamenti garantiti dal Fondo di Integrazione salariale aventi ad oggetto periodo d’intervento parzialmente o totalmente coincidenti.
Sarà l’Inps a dover verificare che la fruizione da parte dell’azienda non costituisca una duplicazione delle prestazioni corrisposte.