Licenziamenti nulli e obbligo contributivo

In caso di licenziamenti nulli, perché come nel caso esaminato determinati da motivi sindacali, il rapporto di lavoro non si estingue e rimane quindi in capo al datore di lavoro l’obbligo contributivo.

Questo è quanto è stato ribadito con sentenza n. 4899 del 27/02/2017 della Corte di Cassazione che fissa il principio secondo cui gli atti nulli sono insuscettibili di produrre effetti giuridici.

Dal momento in cui avviene la pronuncia di reintegra, infatti, il rapporto assicurativo (ed il conseguente obbligo contributivo ad esso connesso) verso l’istituto previdenziale sussiste, indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d’opera siano stati in tutto o in parte soddisfatti, dal momento che l’espressione usata dall’art. 12, L. n. 153/1969, per indicare la retribuzione imponibile (“tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro…”) va intesa nel senso di “tutto ciò che ha diritto di ricevere”.

 

Tags:
Condividi questo articolo
Leggi e ascolta
Categorie
Tags
Articoli che potrebbero interessarti
Iscriviti alla newsletter
Resta sempre aggiornato