Con la sentenza n. 24445 del 30/11/2016, la Corte di Cassazione ha dichiarato illegittimi dei licenziamenti collettivi intimati, in quanto i criteri di scelta sono stati ritenuti ritorsivi e discriminatori.
Nello specifico, l’unico criterio di scelta è stato quello dell’essere appartenuti al reparto precedentemente ceduto nel corso di una operazione societaria.
I lavoratori, dopo cinque anni dall’operazione societaria, avevano ripreso a svolgere la loro attività lavorativa con la società cedente. La società, avendo deciso di sospendere il servizio da questi fornito, aveva proceduto al licenziamento dei lavoratori che, durante il periodo di svolgimento della propria prestazione lavorativa presso la società cessionaria, avevano anche perso la specializzazione professionale e l’aggiornamento necessari per poter svolgere le loro mansioni.
Detto criterio di scelta è stato ritenuto ritorsivo e discriminatorio, nonostante la società si trovasse in una situazione di esubero di personale.
Secondo la Corte, non è sufficiente che il licenziamento sia ingiustificato per essere considerato ritorsivo o discriminatorio, essendo piuttosto necessario che il motivo illecito sia stato l’unico determinante.