Con sentenza n. 25189 del 07 dicembre 2016 la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un dipendente licenziato per giustificato motivo soggettivo (licenziamento disciplinare) che richiedeva il riconoscimento della tutela reale prevista dall’articolo 18 comma 1° della L. n. 300/1970 in quanto il datore di lavoro, non avendolo ascoltato a difesa durante lo svolgimento del provvedimento disciplinare, aveva violato la procedura prevista dall’articolo 7 della stessa legge.
Secondo la Corte di Cassazione, l’obbligo di sentire preventivamente il lavoratore a discolpa, è un obbligo di natura “procedurale” e la violazione di detta norma, non può determinarne l’automatico trasferimento nell’ambito della tutela reale prevista dall’art. 18, il quale riguarda specifiche e ben individuate ipotesi di nullità operanti sul piano della protezione di valori sostanziali.