Licenziamento disciplinare e modifica della contestazione
Con la sentenza n. 8238 del 22 aprile 2015, la Corte di Cassazione ha precisato che la modifica della contestazione disciplinare è consentita qualora non si configurino elementi integrativi di una diversa fattispecie di illecito disciplinare, non risultando in tal modo preclusa la difesa del lavoratore. 
La fattispecie in commento riguarda il licenziamento per giusta causa di due lavoratori accusati di furto di beni aziendali, per i quali la Corte d’appello aveva disposto la reintegra degli stessi, sostenendo che la versione dei fatti sostenuta dalla società allo scopo di evidenziare la responsabilità dei lavoratori, e quindi la sussistenza della giusta causa di recesso, era diversa da quella offerta in sede di contestazione degli addebiti sulla quale era poi stata basata la lettera di licenziamento. 
La suprema Corte ha chiarito che i principi di specifica contestazione preventiva degli addebiti e di necessaria corrispondenza fra quelli contestati e quelli addotti a sostegno del licenziamento disciplinare non escludono, in linea di principio, la possibilità di modificazioni dei fatti contestati concernenti circostanze non significative rispetto alla fattispecie, allorquando le modificazioni non configurano elementi integrativi di una diversa fattispecie di illecito disciplinare e, pertanto, non risultando in tal modo preclusa la difesa del lavoratore. 
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