Licenziamento disciplinare: illegittimo se il CCNL prevede una sanzione conservativa

Con la sentenza n. 11027 del 5 maggio 2017, la Corte di Cassazione ha asserito che il licenziamento disciplinare è da ritenersi illegittimo qualora, per uno specifico inadempimento del lavoratore, il CCNL preveda una sanzione conservativa e non espulsiva.

Il giudice deve controllare la rispondenza delle pattuizioni collettive al disposto dell’art. 2106 c.c. e rilevare la nullità di quelle che prevedono come giusta causa o giustificato motivo di licenziamento condotte per loro natura assoggettabili, solo ad eventuali sanzioni conservative.

Il giudice non può invece fare l’inverso, cioè estendere il catalogo delle giuste cause o dei giustificati motivi soggettivi di licenziamento oltre quanto stabilito dall’autonomia delle parti, nel senso che condotte pur astrattamente ed eventualmente suscettibili di integrare giusta causa o giustificato motivo soggettivo ai sensi di legge non possono rientrare nel relativo novero se l’autonomia collettiva le ha espressamente escluse, prevedendo per esse sanzioni meramente conservative.

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