Con sentenza n. 8136 del 29 marzo 2017 la Corte di Cassazione ha stabilito che è legittimo il licenziamento a seguito di provvedimento disciplinare, anche qualora la decisione sia maturata prima delle giustificazioni del dipendente.
Nel caso specifico un dirigente lamentava la falsa applicazione degli artt. 7 legge n. 300/70 e 1334 c.c., in quanto il suo licenziamento era stato già preannunciato a terzi il giorno prima che facesse pervenire la proprie controdeduzioni, pertanto la sanzione era stata disposta ancor prima che la società esaminasse le difese del dirigente.
Essendo il licenziamento un atto recettizio è produttivo di effetti soltanto dal momento in cui perviene all’indirizzo del destinatario, l’essere stato preannunciato ad un terzo con messaggio confidenziale solo a lui indirizzato e non destinato anche al lavoratore non può farlo considerare come già perfezionatosi solo perché il lavoratore medesimo ne sia fortuitamente venuto a conoscenza.