Licenziamento durante il periodo di prova
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12967 del 23 giugno 2015, considerato che il datore di lavoro non aveva proceduto alla verifica della ricollocazione del lavoratore all’interno dell’azienda, ha dichiarato illegittimo un licenziamento per motivo oggettivo comminato per la soppressione del posto di lavoro.
Inoltre, con la medesima pronuncia è stata evidenziata l’assoluta irrilevanza del fatto che il lavoratore fosse stato licenziato durante il periodo di prova, poiché la motivazione comunicata nella lettera era quella di soppressione del posto di lavoro e non di applicazione del principio di libera recedibilità in costanza del periodo di prova.
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