Con la sentenza n. 22934/2016, la Corte di Cassazione ha confermato che l’obbligo di repêchage cui risulta assoggettato il datore di lavoro in caso di licenziamento del lavoratore, non si estende alle mansioni inferiori a quelle del lavoratore licenziato, contrapponendosi nettamente alle pronunce dei grandi di inferiori di giudizio.