Licenziamento e opzione tra reintegra e risarcimento
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 202/2016, afferma che l’indennizzo riconosciuto al lavoratore per licenziamento illegittimo, comporta il pagamento da parte del datore di lavoro della retribuzione maturata sino al momento dell’esercizio dell’opzione tra reintegra e risarcimento. Dal momento dell’esercizio dell’opzione, nessuna altra retribuzione è dovuta. 
Infatti, la Corte ha precisato che, in caso di licenziamento illegittimo quando ove il lavoratore, nel regime della cosiddetta tutela reale (ovvero quanto previsto dall’art. 18 della L. n. 300/1970 nel testo anteriore alle
modifiche introdotte con la L. n. 92/2012), opti per l’indennità sostitutiva della reintegrazione, il rapporto di lavoro, con la comunicazione al datore di lavoro di tale scelta, si estingue senza che debba intervenire il pagamento dell’indennità stessa e senza che permanga, per il periodo successivo in cui la prestazione lavorativa non è dovuta dal lavoratore, alcun obbligo retributivo. 
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