Con la sentenza n. 4237/2015, la Corte di Cassazione ha affermato che non costituisce giusta causa di licenziamento adottato dal datore di lavoro nel caso di un proprio dipendente addetto al reparto pescheria, il quale durante un periodo protetto per infortunio sul lavoro (riconosciuto dall’Inail) aveva prestato la propria attività presso un negozio di pescheria.
La Corte ha ritenuto più coerente l’applicazione di una sanzione conservativa, affermando che, nel caso in commento, lo svolgimento di altra attività non ha ostacolato la guarigione dell’interessato, il quale ha ripreso regolarmente servizio al termine del periodo indennizzato.
Tuttavia è opportuno sottolineare che, sia nel primo che nel secondo grado di giudizio, il datore di lavoro aveva visto riconosciuta la fondatezza della propria pretesa che si basava principalmente sulla violazione degli obblighi di fedeltà e di diligenza.