LICENZIAMENTO: IL GIUDICE NON È LEGITTIMATO AD AUTORIZZARLO
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14756 del 30 giugno 2014 ha precisato che il giudice del lavoro non può essere chiamato a valutare preventivamente la causa dell’eventuale licenziamento per fatti addebitabili al lavoratore. 
Il datore di lavoro ricorreva alla suprema Corte per la cassazione della sentenza d’appello che aveva respinto la domanda volta ad accertare i comportamenti illeciti dei dipendenti per poter adottare il licenziamento disciplinare; infatti i giudici d’appello non possono valutare, in via preventiva, la condotta dei lavoratori al fine di giustificare un successivo licenziamento in quanto l’azione proposta dalla società finiva per delegare all’autorità giudiziaria la “scelta” dell’esercizio del potere disciplinare.
In sostanza non è consentito al datore di lavoro chiedere un “parere giuridico” prima di intraprendere l’azione giudiziaria.
La Cassazione ha premesso che la giurisprudenza di legittimità ritiene ammissibile l’azione di mero accertamento della legittimità di un licenziamento, già intimato, proposta dal datore di lavoro, sul rilievo che l’interesse ad agire sussiste ogni qualvolta ricorra una pregiudizievole situazione d’incertezza relativa a diritti o rapporti giuridici, la quale, anche con riguardo ai rapporti di lavoro subordinato, non sia eliminabile senza l’intervento del giudice. 
Ma in questo caso l’ipotesi è diversa poichè l’azione di accertamento viene proposta, in via preventiva, al fine di verificare se il comportamento tenuto dal lavoratore sia talmente grave da ledere l’elemento fiduciario che sta alla base del rapporto di lavoro e, conseguentemente, idoneo a giustificare il licenziamento. 
È stato altresì precisato che, poiché la tutela giurisdizionale è tutela di diritti, il processo, salvo casi eccezionali predeterminati per legge, può essere utilizzato solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé, per gli effetti possibili e futuri. Pertanto non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti e parimenti non sono ammissibili questioni di interpretazioni di norme o di atti contrattuali se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto.
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