Con sentenza n. 17373 del 13 luglio 2017, la Corte di Cassazione ha asserito che, in caso di licenziamento illegittimo di un apprendista, al lavoratore spetta la tutela prevista dall’art. 8 della L. n. 604/1966 (tutela per i lavoratori assunti a tempo indeterminato) e non quella prevista per i contratti a termine.
Ne consegue che all’apprendista, in caso di licenziamento illegittimo, non spetta il riconoscimento delle retribuzioni che sarebbero maturate fino alla fine del contratto di apprendistato in quanto è a tutti gli effetti un contratto a tempo indeterminato.