La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10836/2015, ha affrontato il caso di un licenziamento per giustificato motivo soggettivo a seguito del quale era stata corrisposta al lavoratore l’indennità sostitutiva del preavviso. Il licenziamento era qualificabile quale licenziamento disciplinare, di conseguenza non essendo stato preceduto dalla procedura ex art.7 L. n. 300/1970 (contestazione scritta degli addebiti e concessione di un termine per consentire al lavoratore di giustificarsi) dichiarava il licenziamento illegittimo, disponendo, quindi, il reintegro.
In occasione della determinazione dell’indennità risarcitoria, era stato rilevato che non poteva essere fatta alcuna detrazione a titolo di “aliunde perceptum” in quanto dalla documentazione prodotta dal ricorrente risultava che egli non aveva reperito altra occupazione.
Impugnata tale sentenza da parte del datore di lavoro, il quale aveva dichiarato che dall’indennità commisurata dalle retribuzioni globali di fatto doveva essere detratta l’indennità sostitutiva del preavviso già riscossa dal lavoratore.
In merito a quest’ultimo punto si rammenta che non rientra nell’aliunde perceptum quanto il lavoratore percepisce non già per aver impiegato le sue energie lavorative liberatesi per l’avvenuta estromissione dal posto di lavoro, bensì sulla base della disciplina del rapporto, proprio quale effetto naturale del recesso datoriale e della risoluzione del rapporto di lavoro: il trattamento di fine rapporto ed eventualmente anche l’indennità sostitutiva del preavviso non lavorato, emolumenti questi il cui pagamento da parte del datore di lavoro risulta indebito una volta accertata la illegittimità del licenziamento e ricostituita la continuità del rapporto di lavoro in regime di tutela reale, al pari dell’eventuale trattamento pensionistico o di mobilità.
Inoltre, il sopravvenuto carattere indebito del pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso non consente al datore, di chiederne la detrazione dall’indennità risarcitoria o la sua restituzione.
La detraibilità dell’indennità sostitutiva del preavviso non è configurabile perché non si tratta di aliunde perceptum.