Licenziamento: la raccomandata contenente la comunicazione, se rifiutata dal destinatario, è considerata conosciuta

Licenziamento la raccomandata contenente la comunicazione anche rifiutata dal destinatario è considerata conosciuta paserioCon la sentenza n. 17062 dell’11 agosto 2016, la Corte di Cassazione ha asserito che la comunicazione di licenziamento inviata per raccomandata, se rifiutata dal destinatario, è da ritenersi conosciuta.

La Corte, infatti, ha sottolineato che l’annotazione dell’agente postale sull’avviso di ricevimento, dalla quale risulti il rifiuto senza ulteriore specificazione circa il soggetto, destinatario oppure persona diversa abilitata a ricevere il plico, che ha in concreto opposto il rifiuto, può legittimamente presumersi riferita al rifiuto di ricevere il plico o di firmare il registro di consegna opposto dal destinatario, con conseguente completezza dell’avviso e, dunque, legittimità e validità della notificazione.

 

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