In caso di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento nel settore edile è necessario tenere in considerazione alcune importanti particolarità qualora lo stesso sia intimato per “fine cantiere”.
DISAPPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO DI LICENZIAMENTO
L’esonero dal versamento del contributo di licenziamento (c.d. ticket di licenziamento) è stato introdotto dall’articolo 2 comma 34 della L. n. 92/2012, il quale ne aveva previsto la vigenza sia nei casi di cambi d’appalto che a seguito della fine cantiere o fine fase lavorativa in edilizia.
Originariamente tale esonero era stato previsto per il triennio 2013-2015 ed è stato successivamente esteso anche al 2016 per effetto della L. n. 21/2016 (c.d. Milleproroghe).
La Legge di Bilancio 2017 ha invece reso strutturale l’esonero dal versamento del contributo di licenziamento a carico del datore di lavoro in caso di licenziamenti effettuati per fine fase lavorativa o per fine cantiere nel settore edile.
DISAPPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DEL LICENZIAMENTO COLLETTIVO
Secondo la regola generale contenuta nell’art. 24 della L. n. 223/1991, i datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti possono porre in essere una procedura di licenziamento collettivo.
Tuttavia, sono esclusi dall’applicazione della disciplina del licenziamento collettivo i licenziamenti per fine cantiere o per fine fase lavorativa nelle costruzioni edili.
Come accennato, la predetta esclusione opera anche nel caso di esaurimento di una singola fase di lavoro nel corso della quale siano state impiegate specifiche professionalità che non risultano più utilizzabili successivamente.
È opportuno precisare che l’esclusione dall’obbligo di applicazione della procedura di licenziamento collettivo non opera quando la fase lavorativa non sia nettamente ultimata ma sia in corso di graduale esaurimento.
Secondo quando riportato nella sentenza della Corte di Cassazione n. 2782 del 6 febbraio 2008, in caso di graduale esaurimento, si rende necessario operare una scelta fra lavoratori da licenziare e lavoratori da adibire all’ultimazione dei lavori; questa scelta dovrà seguire le regole prescritte per i licenziamenti collettivi.
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