Secondo quanto previsto dall’articolo 3 della L. n. 604/1966, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, di un singolo individuo, con preavviso è determinato da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.
Il D.Lgs. n. 23/2015, oltre ad aver riformato la disciplina del risarcimento in caso di licenziamento illegittimo, ha introdotto una differenziazione di procedura nel caso di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo nelle aziende con più di 15 dipendenti, nel caso di lavoratori assunti prima o dopo il 7 marzo 2015.
LA PROCEDURA PER GLI ASSUNTI PRIMA DEL 7 MARZO 2015
L’articolo 7 della L. n. 604/1966 prevede l’osservazione di una specifica procedura in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato da un datore di lavoro avente i requisiti dimensionali di cui all’articolo 18 comma 8 della L. n. 300/1970, ovvero che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze:
- più di quindici lavoratori o più di cinque se si tratta di imprenditore agricolo;
- nell’ambito dello stesso comune, più di quindici dipendenti e all’impresa agricola che nel medesimo ambito territoriale occupa più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti;
- in ogni caso al datore di lavoro nel caso occupi più di sessanta dipendenti.
In tutti questi casi, il licenziamento dovrà essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla ITL del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore. In questa comunicazione, il datore di lavoro dovrà dichiarare l’intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo nonché le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato.
A seguito di tale comunicazione, la ITL trasmetterà la convocazione al datore di lavoro e al lavoratore nel termine perentorio di 7 giorni dalla ricezione della richiesta.
Il tentativo obbligatorio di conciliazione che ne seguirà si svolge dinanzi alla commissione provinciale di conciliazione.
Questa procedura NON si applica in caso di licenziamento per:
- superamento del periodo di comporto;
- fine appalto;
- fine cantiere nelle costruzioni edili.
Inoltre, se la conciliazione ha esito positivo e prevede la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, il lavoratore avrà diritto alla percezione della Naspi.
LA PROCEDURA PER GLI ASSUNTI DOPO IL 7 MARZO 2015
La procedura descritta nel paragrafi precedente, secondo quanto previsto dall’articolo 3 comma 3 del D.Lgs. n. 23/2015, non trova invece applicazione per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 e, più in generale, per tutti i lavoratori cui si applicano le c.d. Tutele crescenti.
In questo caso, il licenziamento potrà essere intimato secondo le regole ordinarie.
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