Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: la Corte di Cassazione analizza le fattispecie

licenziamento per giustificato motivo oggettivo paserioCon la sentenza n. 15082 del 21 luglio 2016, la Corte di Cassazione ha affrontato un caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, premettendo che il controllo giurisdizionale su tale tipologia di licenziamento non deve sconfinare in valutazioni di merito che si sovrappongano a quelle dell’imprenditore, ma deve limitarsi a verificare che il recesso sia dipeso da scelte organizzative di natura tecnico-produttiva e non da motivazioni “soggettive” che riguardano esclusivamente il lavoratore licenziato.

In buona sostanza, ciò che rileva è la sussistenza di un “vero” e non artefatto mutamento nell’organizzazione tecnico-produttiva al quale consegua l’esubero di una determinata posizione lavorativa.

La giurisprudenza afferma che spetta al giudice il controllo della reale sussistenza delle motivazioni addotte, nel senso che ne deve essere provata l’effettività e la non pretestuosità.

Ciò posto, la soppressione d’una data posizione lavorativa può avvenire, ad esempio, a seguito:

  • di una diversa organizzazione tecnico-produttiva che abbia reso determinate mansioni obsolete o comunque non più necessarie o, ad ogni modo, da abbandonarsi in virtù di pura e semplice insindacabile scelta aziendale;
  • dell’esternalizzazione di determinate mansioni;
  • della soppressione d’un intero reparto o alla riduzione del numero dei suoi addetti;
  • della diversa ripartizione di determinate mansioni fra il personale in servizio attuata a fini di più economica ed efficiente gestione aziendale, nel senso che, invece di essere assegnate ad un solo dipendente, esse possono suddividersi fra più lavoratori, ognuno dei quali se le vedrà aggiungere a quelle già espletate.
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