Licenziamento per impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa e mancato riconoscimento delle retribuzioni

Con sentenza n. 16388 del 4 luglio 2017, la Corte di Cassazione ha asserito che, nel caso di licenziamento avvenuto dopo una sospensione del rapporto di lavoro, dovuta ad una impossibilità sopravvenuta nello svolgimento della prestazione da parte del lavoratore, è legittimo il licenziamento per impedimento previsto dell’art. 1460 c.c. senza, quindi, il riconoscimento delle relative retribuzioni.

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