Licenziamento per inidoneità fisica o psichica: tutele in caso di difetto del motivo

Con sentenza n. 18020 del 21 luglio 2017, la Corte di Cassazione ha asserito che, nel caso di licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo per inidoneità fisica o psichica del lavoratore, nel caso in cui venga accertato il difetto di giustificazione del licenziamento, al lavoratore spetta la tutela prevista dall’art. 18 settimo comma primo alinea, che prevede espressamente la reintegrazione.

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