Licenziamento per soppressione della mansione: la soppressione deve essere completa?

Con la sentenza n. 14871 del 15 giugno 2017 la Corte di Cassazione ha asserito che ai fini della configurabilità dell’ipotesi di licenziamento per soppressione del posto di lavoro non è necessario che vengano soppresse tutte le mansioni in precedenza attribuite al lavoratore licenziato, in quanto le stesse possono essere anche solo diversamente ripartite ed attribuite secondo insindacabili scelte aziendali relative all’organizzazione imprenditoriale, senza che con ciò venga meno l’effettività di tale soppressione.

Si ricorda infatti che nella nozione di giustificato motivo oggettivo di licenziamento è riconducibile anche l’ipotesi del riassetto organizzativo dell’azienda attuato al fine di una più economica gestione di essa e deciso dall’imprenditore non semplicemente per un incremento del profitto, ma per far fronte a sfavorevoli situazioni, non meramente contingenti, influenti in modo decisivo sulla normale attività produttiva, imponendo un’effettiva necessità di riduzione dei costi. Tale motivo oggettivo è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell’impresa, atteso che tale scelta è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall’art. 41 della Costituzione, mentre al giudice spetta il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall’imprenditore, con la conseguenza che non è sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il lavoratore licenziato, sempre che risulti l’effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato, non essendo, peraltro, necessario, ai fini della configurabilità del giustificato motivo, che vengano soppresse tutte le mansioni in precedenza attribuite al lavoratore licenziato, ben potendo le stesse essere solo diversamente ripartite ed attribuite.

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