Licenziamento per superamento comporto: attenzione alla richiesta di aspettativa

Con la sentenza n. 8834 del 5 aprile 2017, la Corte di Cassazione ha asserito che, ai fini di procedere con un licenziamento in caso di superamento del periodo di comporto, qualora sia stata richiesta un’aspettativa, così come previsto dal CCNL, è necessario attendere la conclusione della citata aspettativa.

Ne deriva che esaurito il periodo di comporto e completato anche il periodo di aspettativa previsto dal contratto collettivo di settore, essendo trascorso il periodo massimo di conservazione del posto, il datore di lavoro è legittimato a risolvere il rapporto di lavoro.

 

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