Con circolare n. 16 del 28 agosto 2017, la Direzione Generale Ammortizzatori Sociali e Formazione, ha fornito indicazioni in merito al calcolo del limite massimo di ore di CIGS autorizzabili per i casi di crisi aziendale e riorganizzazione aziendale.
Il D.Lgs. n. 148/2015 prevede, per queste due causali, che dalla data del 24/09/2017 possano essere autorizzate sospensioni dal lavoro soltanto nel limite dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco di tempo di cui al programma autorizzato.
Poiché il numero di ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco di tempo di cui al programma autorizzato è un dato che può essere oggetto di modifica durante il periodo temporale preso in considerazione, il dato esposto dall’azienda relativo al numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente, costituisce il parametro fisso di riferimento su cui calcolare le ore di sospensione autorizzabili.