Con la sentenza n. 8680 del 29 aprile 2015, la Corte di Cassazione si è espressa in materia di contestualità tra la comunicazione di recesso al lavoratore e la comunicazione alle organizzazioni sindacali e ai competenti uffici, requisito da osservare puntualmente ai fini della legittimità del licenziamento.
Il licenziamento, in quanto negozio unilaterale recettizio, si perfeziona nel momento in cui la manifestazione di volontà del datore di lavoro giunge a conoscenza del dipendente, sicché il termine di decadenza decorre dalla comunicazione del licenziamento e non dal momento, anche successivo, di cessazione del rapporto di lavoro.
Una nozione elastica del requisito della contestualità contrasta con la funzione di garanzia dei lavoratori licenziati attribuita alle comunicazioni da inviare alle organizzazioni sindacali e ai competenti uffici del lavoro e si rileva incoerente con il disegno normativo contenuto nella L. n. 223/91.