L’indebito utilizzo dei permessi ex L. 104/92 costa il posto di lavoro
Con la sentenza n. 8784 del 30 aprile 2015, la Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento per aver partecipato ad una serata danzante durante la fruizione del permesso per assistere la madre gravemente disabile.
A fondamento della propria decisione, la Corte pone la considerazione secondo la quale risulta irrilevante tipo di assistenza che il lavoratore doveva fornire al familiare portatore di handicap, mentre risulta di fondamentale importanza la circostanza per la quale il lavoratore aveva chiesto un giorno di permesso retribuito ex L. n. 104/1992 per dedicarsi a un’attività che a ha a che vedere con l’assistenza. 
Questo comportamento implica “un disvalore sociale giacché il lavoratore aveva usufruito di permessi per l’assistenza a portatori di handicap per soddisfare proprie esigenze personali scaricando il costo di tali esigenze sulla intera collettività, stante che i permessi sono retribuiti in via anticipata dal datore di lavoro, il
quale poi viene sollevato dall’ente previdenziale del relativo onere anche ai fini contributivi e costringe il datore di lavoro ad organizzare ad ogni permesso diversamente il lavoro in azienda ed i propri compagni di lavoro, che lo devono sostituire, ad una maggiore penosità della prestazione lavorativa”. 
Di conseguenza, secondo la Corte d’Appello, “proprio per gli interessi in gioco, l’abuso del diritto, nel caso di specie, era particolarmente odioso e grave ripercuotendosi senz’altro sull’elemento fiduciario trattandosi di condotta idonea a porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del lavoratore rispetto agli obblighi assunti”.
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