Il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D.Lgs. n. 151/2001) ha previsto numerose tutele a favore della madre e del padre lavoratori.
Per cominciare le lavoratrici non possono essere licenziate dall’inizio del periodo di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
NORMATIVA
Come anticipato è vietato il licenziamento:
Della lavoratrice dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino;
Del padre lavoratore che fruisce al posto della madre del congedo di paternità, fino al compimento di un anno di età del bambino.
Le uniche eccezioni a questi divieti si hanno in caso di licenziamento per giusta causa, cessazione dell’attività aziendale, mancato superamento del periodo di prova.
DIMISSIONI ENTRO IL PRIMO ANNO DEL BAMBINO
In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali analoghe a quelle previste in caso di licenziamento ed inoltre non è tenuta ad assolvere il preavviso. In altre parole la lavoratrice avrà diritto:
al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso;
alla percezione della Naspi (il datore di lavoro sarà tenuto, in questo caso, al versamento del ticket di licenziamento).
È opportuno ricordare che devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio (ITL):
la risoluzione consensuale del rapporto o le dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza;
la risoluzione consensuale del rapporto o le dimissioni presentate dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento.
A detta convalida è sospensivamente condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.
Non sono quindi efficaci le dimissioni rassegnate telematicamente dalla data del 12 marzo 2016 così come disciplinate dal D.Lgs. n. 151/2015.
L’unico modo per poter rassegnare le dimissioni durante il periodo di tutela resta quindi quello della convalida presso l’ispettorato territorialmente competente, individuato in base alla residenza del lavoratore.
Con l’approvazione della L. n. 92/2012, si assiste all’estensione del periodo in cui la lavoratrice madre o il lavoratore padre devono convalidare le dimissioni.
Infatti, ai sensi della nuova formulazione dell’art. 55 c. 4 del D.Lgs n. 151/2001, la risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali competente per territorio, cioè dalla Direzione territoriale del Lavoro.
Inoltre, è bene ricordare che sono rimaste invariate tanto la disposizione che prevede che le lavoratrici non possano essere licenziate dall’inizio del periodo di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino e a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 92/2012 il diritto all’indennità di preavviso continua a sussistere solo per le dimissioni presentate dalla lavoratrice madre entro il primo anno di età del figlio o dal lavoratore padre durante il periodo di godimento del congedo di paternità e fino ad un anno di età del figlio.
Ne consegue che le dimissioni presentate successivamente al compimento del primo anno di età del figlio e fino al compimento del terzo anno di età, devono ora essere convalidate secondo le disposizioni dettate dalla suddetta norma, ma non danno diritto alla lavoratrice dimissionaria, o al lavoratore, alle indennità stabilite dalla legge o dal contratto, tra cui, appunto, il preavviso.
A differenza di quanto dettato dal precedente orientamento giurisprudenziale in base al quale l’indennità non è ritenuta dovuta se il datore di lavoro provi che la lavoratrice abbia, senza intervallo di tempo, iniziato un nuovo lavoro dopo le dimissioni e la medesima, a sua volta, non provi che il nuovo lavoro sia meno vantaggioso sia sul piano patrimoniale che non patrimoniale, ad esempio per la maggior gravità delle mansioni o la maggior distanza dal luogo di lavoro (Cass., sez. lav., sentenza n. 10994 del 12 aprile 2000), la Sezione lavoro della Corte di Cassazione, con sentenza n. 4919 del 03 marzo 2014, ha stabilito che, in caso di dimissioni presentate dalla lavoratrice madre prima del compimento di un anno di età del bambino è sempre dovuta l’indennità sostitutiva del preavviso prevista dall’art. 55 del D.Lgs. n. 151/2001 anche qualora le stesse risultino preordinate all’assunzione della lavoratrice, e dei soggetti ad essa equiparati, alle dipendenze di altro datore di lavoro.
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Giulia Vignati
Consulente del Lavoro Socio Fondatore della Paserio & Partners. Giuslavorista, specializzata in contrattazione di secondo livello e contenzioso del lavoro.
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