Con la sentenza n. 24270 del 29 novembre 2016, la Corte di Cassazione ha asserito che qualora il lavoratore licenziato illegittimamente opti per l’indennità sostitutiva della reintegra, la stessa non risulta onnicomprensiva dell’indennità sostitutiva per ferie e permessi non goduti, generalmente corrisposta all’atto della cessazione del rapporto di lavoro.
D’altro canto, al lavoratore licenziato, per il periodo intercorrente tra il licenziamento e la reintegrazione (o, come in questo caso, il momento dell’esercizio del diritto di opzione per l’indennità sostitutiva) trovandosi in una situazione di riposo forzato, non compete alcuna ulteriore indennità compensativa del mancato riposo connesso a ferie e permessi così come quello legato al riposo domenicale o per le festività infrasettimanali.