Con la sentenza n. 12822 del 21 giugno 2016, la Corte di Cassazione ha asserito che risulta inefficacie la notifica della contestazione disciplinare al lavoratore, con conseguente licenziamento, se non sussiste la prova data dall’avviso di ricevimento o dell’attestazione di compiuta giacenza, in quanto l’avvenuta notifica del provvedimento deve essere certa e non unicamente presunta.
Nella fattispecie si è rilevata l’insussistenza della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio della contestazione disciplinare, considerata la mancanza ricezione dell’avviso di ricevimento e l’attestazione di compiuta giacenza; pertanto la presunzione di ricezione dell’atto era fondata unicamente sull’avvenuta spedizione e sull’ordinaria regolarità del servizio postale; si rammenta infatti che, in mancanza dell’avviso di ricevimento, non può essere automaticamente applicata la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c.