L’INTERAZIONE TRA LA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI E LE ALTRE CAUSE DI ASSENZA DAL LAVORO

Come Funziona il Lavoro Intermittente Lavoro a ChiamataCon l’entrata in vigore del D.Lgs n. 148/2015 sono state apportate diverse modifiche alla disciplina dei trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni (ordinaria e straordinaria) e, in questa sede, vogliamo valutare quale sia il trattamento spettante nel caso in cui insorgano, durante il periodo per CIG, altre cause di assenza dal lavoro, come ad esempio la malattia e il congedo straordinario.

MALATTIA

La normativa stabilisce espressamente il principio di prevalenza della CIG sulla malattia. L’INPS, con circolare n. 197/2015 ha chiarito che, se durante la sospensione dal lavoro (cassa integrazione a zero ore) insorga lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali: l’attività lavorativa è infatti totalmente sospesa, non c’è obbligo di prestazione da parte del lavoratore che non dovrà, quindi, nemmeno comunicare lo stato di malattia e continuerà a percepire le integrazioni salariali.

Qualora lo stato di malattia sia precedente l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa si avranno due fattispecie:

  • se la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIG dalla data di inizio della stessa;
  • qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell’indennità di malattia.

Se l’intervento di cassa integrazione è relativo ad una contrazione dell’attività lavorativa, quindi riguarda dipendenti lavoranti ad orario ridotto, prevale l’indennità economica di malattia.

CONGEDO STRAORDINARIO INPS

Se il lavoratore è già in sospensione totale dal rapporto di lavoro, non può presentare richiesta di congedo straordinario in quanto già assente dal lavoro ad altro titolo. Se il lavoratore è già in congedo straordinario, richiesto prima che l’azienda abbia disposto il collocamento del personale dipendente in CIG, sia ridotta che a zero ore, verrà indennizzato il congedo straordinario.

Nel caso di congedo straordinario richiesto durante la sospensione parziale dell’attività lavorativa con intervento della Cassa Integrazione Guadagni (CIG ad orario ridotto) e nel caso di sottoscrizione di un contratto di solidarietà con riduzione dell’orario di lavoro, l’indennità spettante va calcolata con riferimento all’ultima retribuzione percepita, al netto del trattamento integrativo.


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