LIQUIDAZIONE ANTICIPATA DI ASPI E MINI-ASPI PER ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO
Con la circolare n. 62 del 19 marzo 2015, l’Inps ha fornito le istruzioni operative per la liquidazione anticipata in un’unica soluzione degli importi non ancora percepiti delle prestazioni di disoccupazione ASpI e mini-ASpI, al fine dello svolgimento di attività di lavoro autonomo ovvero per avviare un’attività in forma di auto impresa o di micro impresa o per associarsi in cooperativa.
Il lavoratore che intende avvalersi dell’anticipazione deve inoltrare telematicamente all’INPS specifica domanda entro la fine del periodo di fruizione della prestazione mensile ASpI o mini ASpI e, comunque, entro 60 giorni dalla data di inizio dell’attività autonoma o parasubordinata o dell’associazione in cooperativa.
L’Istituto dovrà accertare preventivamente la sussistenza in capo ai richiedenti di una indennità di disoccupazione ASpI o mini ASpI oppure del diritto a fruire dell’indennità di disoccupazione ASpI o mini ASpI.
Le Strutture territoriali, quindi, dovranno procedere alla determinazione dell’importo da corrispondere a titolo di anticipazione erogando in un’unica soluzione i ratei spettanti nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda di anticipazione e il termine di spettanza dell’indennità di disoccupazione ASpI o miniASpI, detraendo i ratei già eventualmente pagati nello stesso periodo. 
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