L’istanza per l’accesso al Fondo di Garanzia da parte del lavoratore deve essere tempestiva
Con la sentenza n. 7877 del 17 aprile 2015, la Corte di Cassazione ha previsto che l’insinuazione tardiva del lavoratore nel fallimento, al fine del recupero del credito del TFR non liquidato dal datore di lavoro, comporta anche la reiezione della domanda diretta al pagamento da parte del Fondo di garanzia costituito presso l’Inps.
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