Con la sentenza n. 37232 del 5 settembre 2016, la Corte di Cassazione ha asserito che il legislatore, con l’approvazione del D.Lgs. n. 8/2016 sulla depenalizzazione dell’omesso versamento delle ritenute previdenziali sotto la soglia del 10.000 euro, non intendesse abrogare il reato di mancato versamento delle ritenute previdenziali, ma abbia semplicemente voluto introdurre la necessità del superamento di un importo (rideterminato ragione dell’attuale situazione socio – economica, caratterizzata da maggiori difficoltà di liquidità) ai fini della valutazione della “gravità” e dell”offensività” della condotta.
Nel caso di situazioni di mancato versamento sotto soglia applicando la nuova norma più favorevole rispetto alla precedente (favor rei), il fatto contestato non è più previsto dalla legge come reato.