Con la sentenza n. 21438 del 21 ottobre 2015, la Corte di Cassazione ha ribadito che il lavoratore assente per malattia che svolge altra attività lavorativa è legittimamente suscettibile di licenziamento qualora la seconda attività ne comprometta la pronta guarigione.
Secondo la suprema Corte, l’esercizio durante il periodo di assenza dal lavoro per malattia o per infortunio, di attività lavorative tali da poter porre in pericolo, anche senza concreto ed effettivo pregiudizio, la guarigione entro il tempo di assenza giustificata, integra un inadempimento dell’obbligo derivante dal contratto di lavoro e precisamente la violazione dei doveri generali di correttezza e di buona fede e degli obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, di gravità tale da giustificare il licenziamento, anche in difetto di previsione del contratto collettivo o del codice disciplinare.