Malattia: l’INPS estende la tutela al giorno precedente il certificato anche per la visita ambulatoriale

Con la Circolare n. 92 del 4 settembre 2026, l’INPS supera il proprio precedente orientamento e riconosce la copertura previdenziale della malattia anche per il giorno immediatamente antecedente alla data di redazione del certificato medico, quando la visita sia stata effettuata in ambulatorio e non più soltanto in caso di visita domiciliare.

La regola generale sulla decorrenza dell’indennità di malattia

In caso di insorgenza dello stato di malattia, il lavoratore è tenuto a rivolgersi tempestivamente al proprio medico curante al fine di ottenere il relativo certificato.

Come regola generale, infatti, il trattamento economico di malattia decorre dal giorno in cui il certificato medico viene materialmente redatto, non essendo di norma ammessa una copertura per periodi antecedenti alla certificazione.

Finora, l’INPS riconosceva anche il giorno precedente al rilascio del certificato solo se il medico curante aveva effettuato una visita domiciliare e valorizzato nel certificato il campo “Dichiara di essere ammalato dal…”, indicando il giorno immediatamente precedente.

Il riconoscimento era invece escluso nei casi di visita in ambulatorio.

Cosa cambia dal 4 settembre 2026

Alla luce della trasformazione del ruolo del medico di medicina generale, della progressiva diminuzione del numero di professionisti sul territorio, dei maggiori carichi di lavoro e della sempre più diffusa programmazione degli accessi agli ambulatori, l’INPS ha rivisto il proprio precedente orientamento.

A partire dal 4 settembre 2026, la tutela previdenziale può quindi essere riconosciuta per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato anche in caso di visita ambulatoriale, alle stesse condizioni già previste per le visite domiciliari.

In particolare:

  • il giorno indicato come inizio della malattia non deve essere anteriore di oltre un giorno rispetto alla data del certificato;
  • il giorno precedente non deve essere festivo infrasettimanale, né cadere di sabato o domenica, giornate nelle quali il lavoratore deve rivolgersi al servizio di continuità assistenziale.

Esempi operativi

Esempio 1 – Malattia riconosciuta dal giorno precedente

Il lavoratore si ammala martedì 8 settembre e viene visitato dal medico in ambulatorio mercoledì 9 settembre.
 
Nel certificato il medico indica che il lavoratore ha dichiarato di essere ammalato dall’8 settembre.
 
In questo caso, la tutela di malattia può essere riconosciuta anche per martedì 8 settembre, pur essendo il certificato stato redatto il giorno successivo.

Esempio 2 – Malattia non retrodatabile

Il lavoratore si ammala domenica 13 settembre ma si reca dal proprio medico curante in ambulatorio soltanto lunedì 14 settembre.

Anche se nel certificato redato lunedì 14 settembre viene indicato che la malattia è iniziata il giorno precedente, la domenica 13 settembre non può essere riconosciuta sulla base di tale certificato retrodatato.

Per ottenere la certificazione della malattia riferita alla domenica, il lavoratore avrebbe infatti dovuto rivolgersi al servizio di continuità assistenziale, disponibile nelle giornate festive.

Le ricadute pratiche per i datori di lavoro

La novità introdotta dalla Circolare INPS n. 92/2026 assume rilievo pratico non trascurabile per i datori di lavoro e per i responsabili delle risorse umane, chiamati a gestire correttamente la decorrenza dell’assenza per malattia ai fini del trattamento economico e della relativa integrazione a carico dell’azienda, ove prevista dalla contrattazione collettiva applicata.

Conclusioni

L’intervento dell’INPS supera una distinzione – tra visita domiciliare e visita ambulatoriale – che la stessa evoluzione organizzativa della medicina generale rendeva ormai difficilmente giustificabile, e restituisce coerenza sistematica alla disciplina della decorrenza dell’indennità di malattia. Resta comunque fermo l’onere, in capo al lavoratore, di attivarsi tempestivamente per l’ottenimento della certificazione, non essendo in alcun modo ammessa una retrodatazione superiore al singolo giorno precedente né, nei giorni festivi, in assenza del ricorso al servizio di continuità assistenziale.

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