Malattia e visita fiscale

Il lavoratore, quando si trova in malattia, è soggetto all’obbligo di reperibilità in certe fasce orarie per essere presente in caso di visita medica di controllo da parte dell’INPS (c.d. visita fiscale).
L’eventuale assenza ingiustificata ha conseguenze importanti per il lavoratore, quindi è necessario approfondire sia quali siano gli obblighi del lavoratore malato sia le procedure previste in caso di visita fiscale.

Quando si parla di malattia nel rapporto di lavoro?

Si considera malattia tutelabile l’alterazione dello stato di salute, cui consegue una totale o parziale inidoneità allo svolgimento dell’attività lavorativa. Pertanto, l’incapacità lavorativa deve essere attuale e concreta cioè va valutata raffrontando il quadro patologico manifestato con il tipo di prestazione al cui adempimento è normalmente tenuto il lavoratore.
C’è poi un’ulteriore considerazione da fare: avendo il lavoratore diritto a percepire un trattamento economico o una prestazione assistenziale sostitutiva durante il periodo di malattia, diventa Fondamentale accertare la genuinità e la veridicità dell’evento morboso.

Cos’è la visita fiscale?

La visita fiscale è una visita medica di controllo, effettuata al domicilio del lavoratore dipendente assente per malattia su richiesta del datore di lavoro o su iniziativa diretta dell’INPS, per accertare il reale stato di salute del dipendente. Il lavoratore, per non perdere il diritto all’indennità per malattia, deve rispettare le fasce di reperibilità e rimanere presso il domicilio indicato nel certificato di malattia (si ricorda che, allo stato attuale, la visita medica non ha luogo in caso di accertato contagio da Covid-19).

Quali sono le fasce di reperibilità per pubblici e privati?

Le fasce di reperibilità sono dei momenti della giornata in cui il lavoratore deve rimanere presso il proprio domicilio per permettere ai medici dell’INPS di svolgere il controllo sulla malattia all’indirizzo di residenza/reperibilità indicato nel certificato medico.
Le fasce orarie da rispettare per i dipendenti pubblici e per i dipendenti privati sono attive sette giorni su sette, compresi i giorni festivi, e sono così suddivise:
– per i dipendenti del settore privato: la mattina dalle 10:00 alle 12:00 ed il pomeriggio dalle 17:00 alle 19:00;
– per i dipendenti del settore pubblico: la mattina dalle 09:00 alle 13:00 ed il pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00.
Si precisa che il lavoratore deve comunque cooperare all’effettuazione delle visite domiciliari, comportandosi in modo tale da consentire al medico fiscale l’immediato ingresso nell’abitazione.

In caso di assenza o rifiuto dell’esito della visita cosa succede?

Se il lavoratore non viene trovato presso il domicilio, il medico rilascia un invito a presentarsi il giorno successivo alla visita ambulatoriale presso l’Ufficio medico dell’INPS competente territorialmente. In questo modo sarà possibile per il lavoratore presentare le proprie giustificazioni ed evitare così di incorrere in sanzioni sia economiche che disciplinari.

Sono previste esenzioni dall’obbligo di reperibilità?

Sono previste delle motivazioni valide ad esentare alcune tipologie di lavoratori dall’obbligo di reperibilità, in particolare qualora:
– siano affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
– ci siano stati patologici sottesi e connessi ad un’invalidità pari o superiore al 67%.
Vi sia una causa di servizio, limitatamente ai dipendenti pubblici, riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto.

Quali sanzioni sono corrisposte per l’assenza del lavoratore?

Se l’assenza del lavoratore alla visita di controllo è ingiustificata il lavoratore incorre in due differenti tipologie di sanzioni: economiche ed eventualmente disciplinari.
Le conseguenze economiche variano a seconda del momento in cui l’assenza si è verificata:
– l’assenza alla prima visita comporta la perdita al trattamento economico per i primi 10 giorni di malattia;
– l’assenza alla seconda visita prevede una riduzione del 50% del trattamento per il residuo periodo di malattia, da cumulare alla prima sanzione;
– l’assenza alla terza visita ha come conseguenza l’interruzione dell’indennità fino alla fine della prognosi.
Inoltre, l’assenza alla visita di controllo, può comportare anche conseguenze sul piano disciplinare, attuate con la normale procedura di contestazione nel rispetto dell’art. 7 L.300/1970.

In quali casi l’assenza dall’abitazione è giustificata?

Le sanzioni non vengono comminate in caso di:

  • ricovero ospedaliero;
  • periodi già accertati da precedente visita di controllo;
  • assenza dovuta a giustificato motivo.

Il giustificato motivo ricorre nelle seguenti ipotesi:

  • forza maggiore;
  • situazioni che abbiano reso imprescindibile ed indifferibile la presenza del lavoratore altrove;
  • concomitanza di visite, prestazioni ed accertamenti specialistici che non potevano essere differite ad altri orari.


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