La valutazione dei rischi è un adempimento obbligatorio a carico del datore di lavoro previsto dagli artt. 28 e 29 D.Lgs. n. 81/2008. La sua mancata effettuazione può comportare non solo conseguenze, di tipo sanzionatorio, ma può anche impedire la valida stipula di alcune particolari tipologie contrattuali.
La valutazione dei rischi consente al datore di lavoro di:
- individuare i pericoli presenti in un determinato ambiente di lavoro e gli eventuali rischi che possono essere originati da tali pericoli;
- adottare i provvedimenti necessari ed efficaci per tutelare l’integrità fisica e la salute dei propri lavoratori, migliorando i livelli di sicurezza.
Al termine della valutazione, il datore di lavoro ha l’obbligo indelegabile di redigere, anche su supporto informatico e con l’eventuale ausilio di un esperto in materia di sicurezza, un apposito documento, chiamato Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), contenente indicazione dei pericoli e i rischi correlati (sia concreti, che potenziali), le persone esposte al rischio preso in esame, i riferimenti normativi, nonché gli eventuali criteri sulla base dei quali è stata condotta la valutazione.
In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente e in via preventiva la valutazione dei rischi, elaborando il DVR entro 90 giorni dalla data di inizio della propria attività.
La valutazione dei rischi come condizione necessaria per la stipula di alcuni contratti
La stipula di alcune tipologie contrattuali è preclusa ai datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi specifici e particolari ex art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008. Tra questi si ricordano:
- CONTRATTO A TERMINE: l’apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi particolari (ex art.20 del D.Lgs. n. 81/2015).
- SOMMINISTRAZIONE A TERMINE O A TEMPO INDETERMINATO: il contratto di somministrazione di lavoro è vietato da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi particolari (ex art.32 del D.Lgs. n. 81/2015).
- INTERMITTENTE (c.d. LAVORO A CHIAMATA): è vietato il ricorso al lavoro intermittente ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi particolari (ex 14 del D.Lgs. n. 81/2015).
- STAGE/TIROCINIO: dal punto di vista della sicurezza sul lavoro, al lavoratore è equiparato anche chi svolge attività formative di tirocinio e di orientamento (ex art. 2, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 81/2008). Per tale ragione, il datore di lavoro sarà tenuto ad osservare tutti gli obblighi in materia di sicurezza anche nei confronti dei tirocinanti presenti sul posto di lavoro: in particolare, entro 60 giorni dall’assunzione, il tirocinante dovrà essere avviato ad un apposito corso di formazione in materia di sicurezza e dovrà essere valutato il rischio specifico per questa tipologia di “lavoratori”.
Gli adempimenti in materia di sicurezza e l’assolvimento degli obblighi viene generalmente verificata dall’Ente promotore e riportata nella convenzione di tirocinio.
- LAVORO MINORILE: il datore di lavoro, prima di adibire i minori al lavoro, deve effettuare la valutazione dei rischi specifici, tenendo conto della mancanza di esperienza e consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, da parte del minore.
Quali conseguenze in caso di mancata o incompleta elaborazione del DVR?
Sono numerosi i soggetti preposti alla vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro, che possono effettuare controlli circa la corretta redazione del DVR (ad esempio: l’ASL, l’INPS, l’INAIL, la ITL, ecc.).
In caso di incompleta elaborazione, al datore di lavoro possono essere addebitate sanzioni che vanno da un minimo di euro 3.000 fino ad un massimo di euro 15.000 di ammenda e pene detentive fino a 8 mesi.
Inoltre la mancata redazione del DVR, se reiterata, può comportare anche la sospensione dell’attività imprenditoriale.
Dal punto di vista strettamente giuslavoristico, invece, la mancata valutazione dei rischi particolari e specifici può comportare, in caso di instaurazione dei c.d. contratti atipici, la conversione del rapporto in un contratto a tempo indeterminato a causa della violazione del divieto citati nei paragrafi precedenti.