MANCATA VALUTAZIONE DEL RUMORE: SCATTA LA SANZIONE PENALE
Con la sentenza del 6 novembre 2014 n. 45919, la Corte di Cassazione si è espressa in merito alla valutazione del rischio rumore in ambiente di lavoro, la quale deve essere sempre effettuata dal datore di lavoro anche ai soli fini di escluderne la sussistenza.
Un datore di lavoro impugnava la sentenza con qui egli veniva condannato alla pena dell’ammenda per non aver provveduto alla valutazione del rumore durante il lavoro, quale amministratore unico della ditta esercente produzione di manufatti in legno.
La questione, in sintesi, sottoposta alla suprema Corte riguardava il motivo con cui il tribunale, ritenendo che il ricorrente avesse omesso la valutazione del rumore, pur ammettendo contestualmente il mancato superamento dei limiti legislativamente previsti, avrebbe violato la fattispecie penale. 
La censura è manifestamente infondata, in quanto la norma violata, art. 40, D.Lgs. n. 277/1991, oggi abrogata e sostituita, senza modificazioni sostanziali, dall’art. 181 D.Lgs. n. 81/2008, che peraltro si pone in rapporto di continuità normativa con la previgente disposizione, obbliga il datore di lavoro a eseguire la valutazione del rischio rumore nell’ambiente di lavoro. 
L’art. 40, D.Lgs. n. 277/1991, infatti, affermava chiaramente al comma 1 che “Il datore di lavoro procede alla 
valutazione del rumore durante il lavoro, al fine di identificare i lavoratori ed i luoghi di lavoro considerati dai successivi articoli e di attuare le misure preventive e protettive, ivi previste”; l’art. 181, D.Lgs. n. 81/2008 prevede espressamente che “nell’ambito della valutazione di cui all’articolo 28, il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi”.
Sia la previgente che la nuova disposizione, dunque, prevedono come obbligatoria per il datore di lavoro la valutazione di detto rischio, cui questi non può pertanto sottrarsi. 
In altri termini, una cosa è la valutazione del rischio rumore, che va eseguita obbligatoriamente, altro è la misurazione (e l’adozione della misura finalizzate ad eliminare o ridurre il rischio) che può anche non seguire la valutazione ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 190, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008. 
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