Con la sentenza n. 5273 del 1° marzo 2017, la Corte di Cassazione ha dichiarato legittimo il licenziamento del lavoratore che ha sottoscritto un documento e lo ha lasciato nella disponibilità di un subordinato per far apporre la firma del cliente, senza, di conseguenza, verificare la regolarità o la falsità della sottoscrizione.
Al lavoratore è stato correttamente applicato il principio di diritto in ordine al carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, dell’elemento fiduciario: da un lato, infatti, abbiamo la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all’intensità del profilo intenzionale; dall’altro, vi è proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta.