Il D.Lgs. n. 276/2003 ha introdotto il principio della responsabilità solidale fra committente e appaltatore in ordine alla corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali dovuti.
La Legge Finanziaria 2007 ha esteso tale previsione anche ai trattamenti retributivi e previdenziali dovuti ai dipendenti anche di ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori.
La Corte di Cassazione è intervenuta in ordine all’estensione della disciplina della responsabilità solidale tra committente e appaltatore anche agli appalti pubblici, cui consegue che gli obblighi posti in capo al committente si possano applicare anche nell’ipotesi in cui lo stesso sia una pubblica amministrazione.
Nel caso rappresentato non è applicabile la solidarietà di cui all’articolo 29 del D.Lgs. n. 276/2003 sussistendo diversi strumenti per il recupero da parte dei lavoratori del credito vantato.