MANCATO RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE: QUALI SONO LE CAUSE? (PRIMA PARTE)

Mancato Riconoscimento Agevolazioni ContributiveIl mancato riconoscimento delle agevolazioni contributive può derivare da diverse cause che vengono generalmente evidenziate in occasione degli accessi ispettivi soprattutto da parte dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro e dell’Inps.

Oltre ai requisiti di accesso specifici di ogni agevolazione contributiva, ve ne sono anche altri di portata più generale e che, spesso, non vengono adeguatamente monitorati dalle aziende quando ci si accinge ad applicare un’agevolazione contributiva all’assunzione.

I REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI – PRIMA PARTE

Quali sono i principi generali previsti dall’ordinamento ai fini del riconoscimento delle agevolazioni contributive? Analizziamoli insieme:

  • IL POSSESSO DEL DURC E L’OSSERVANZA DELLE NORME POSTE A TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO: soddisfare questa condizione significa aver adempiuto agli obblighi contributivi e assicurativi (cioè essere regolari con i versamenti) ed essere “in regola rispetto alla sicurezza sul lavoro”, ovvero aver ottemperato alle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
  • L’ASSENZA DI INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE: gli incentivi non spettano qualora il datore di lavoro dovesse avere in atto cassa integrazione. Tale divieto può essere superato nel casi in cui l’assunzione sia finalizzata ad acquisire delle professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi, cioè quando i neo assunti siano effettivamente addetti a mansioni differenti oppure nel caso in cui l’assunzione avvenga presso una diversa unità produttiva;
  • INVIO DELL’UNILAV NEI TERMINI DI LEGGE: nel caso in cui la comunicazione telematica al centro per l’impiego (c.d. Unilav) non sia trasmessa neri termini di legge, ovvero entro le ore 24.00 del giorno antecedente l’assunzione, le agevolazioni non vengono disconosciute in toto ma vengono semplicemente meno per il periodo compreso tra la data di instaurazione del rapporto di lavoro e quella dell’inoltro tardivo;
  • L’ASSUNZIONE NON DEVE ESSERE EFFETTUATA DA SOGGETTI CON ASSETTI PROPRIETARI SOSTANZIALMENTE COINCIDENTI O DA AZIENDE COLLEGATE/CONTROLLATE: le agevolazioni, infatti, non spettano in caso di assunzione di quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presentava una compagine sociale pressoché coincidente con quella del datore di lavoro che ha assunto oppure risultava con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo.

Clicca qui per leggere le altre condizioni previste per il riconoscimento delle agevolazioni.


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