Con la sentenza n. 13379 del 26 maggio 2017, la Corte di Cassazione ha asserito che l’obbligo di repêchage in caso di licenziamento per soppressione della mansione deve essere esteso anche alle eventuali mansioni promiscue e secondarie svolte dal lavoratore.
La Corte, infatti, ricorda che la possibilità del repêchage con riferimento a mansioni equivalenti sia stata progressivamente dilatata anche alla possibilità di adibizione anche a mansioni inferiori, a seguito della modifica intervenuta sull’art. 2103 c.c.
È stato quindi ritenuto che tale obbligo viga nell’ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo conseguente a soppressione del posto di lavoro a seguito di riorganizzazione aziendale, pure comportante una nuova situazione di fatto (inerente al nuovo assetto dell’impresa anziché alla sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore), nel momento in cui il lavoratore possa essere utilmente adibito a mansioni anche inferiori.