MATERNITÀ FACOLTATIVA A ORE

La legge di stabilità per il 2013 ha introdotto la possibilità di fruire, per i genitori lavoratori dipendenti, del congedo parentale ad ore (maternità facoltativa a ore).

Le modalità di fruizione del congedo parentale ad ore vengono previste dalla contrattazione collettiva.

Nel caso in cui la contrattazione collettiva non intervenga per disciplinare questo aspetto, è stato introdotto un criterio generale di fruizione del congedo. Questa regola generale prevede che il congedo parentale su base oraria possa essere goduto in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrimestrale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo parentale.

MODALITÀ DI FRUIZIONE

La finalità della fruizione su base oraria del congedo parentale, è quella di conciliare i tempi di lavoro con le necessità della famiglia.

La fruizione del congedo in modalità oraria, non modifica la durata del congedo parentale, lasciando invariati i limiti complessivi entro i quali i genitori possono assentarsi dal lavoro. I genitori hanno quindi la possibilità di alternare la fruizione oraria, giornaliera o mensile nel rispetto del limite massimo previsto.

La normativa ha previsto che, salvo diverse previsioni della contrattazione collettiva o anche di livello aziendale, è esclusa la cumulabilità del congedo ad ore con permessi o riposi.

Il computo e l’indennizzo del congedo parentale avvengono su base giornaliera, anche se la fruizione viene effettuata in modalità oraria. Per l’indennizzo del congedo parentale viene presa a riferimento la retribuzione media giornaliera del periodo di paga quadrimestrale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo parentale.

Il congedo parentale su base oraria deve essere richiesto telematicamente all’Istituto prima dell’inizio della fruizione ed il dipendente deve indicare il numero di giorni di congedo di cui intende usufruire in modalità oraria (il totale delle ore di congedo usufruite deve corrispondere quindi a giornate lavorative intere).

Il dipendente è inoltre tenuto, salva diversa previsione della contrattazione collettiva, ad avvertire il datore di lavoro con un preavviso di almeno 2 giorni, nel caso di richiesta di congedo parentale ad ore, oppure di 5 giorni, nel caso di congedo parentale mensile o giornaliero.

CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

Le ore di congedo parentale sono coperte da contribuzione figurativa.

Per i periodi di congedo fruiti dopo il 6° anno di vita del bambino e fino al 12° anno (oppure dopo il 6° anno di ingresso in famiglia del minore adottato o affidato) per la contribuzione figurativa si applica la retribuzione convenzionale.

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