MATERNITÀ PER LAVORATRICI PARASUBORDINATE E LIBERE PROFESSIONISTE

Maternità lavoratrici parasubordinate e autonome paserioAnalogamente a quanto avviene per i lavoratori dipendenti, anche per chi è iscritto alla gestione separata (lavoratori parasubordinati ed autonomi che non hanno una loro cassa di previdenza) è prevista una tutela in caso di maternità.

Le lavoratrici parasubordinate, iscritte alla gestione separata, non possono svolgere attività lavorativa nel periodo di tutela che decorre dai due mesi antecedenti il parto e si protrae per i tre mesi successivi, salvo flessibilità (è il caso in cui sia disposta l’interdizione anticipata su disposizione dell’Azienda sanitaria locale, se la gravidanza è a rischio, o della Direzione territoriale del lavoro se le mansioni svolte sono incompatibili con la gravidanza). I 5 mesi di astensione vengono riconosciuti anche in caso di adozione o affidamento. Questo limite non è previsto per le lavoratrici autonome, che potranno lavorare nei suddetti periodi a meno che non facciano richiesta per l’indennità, in quest’ultimo caso anche per loro c’è l’obbligo di astensione nei periodi indennizzati (diversamente a quanto succede ad altre lavoratrici autonome iscritte ad esempio alla gestione commercianti ed artigiani che hanno diritto all’indennità di maternità anche se svolgono la loro prestazione lavorativa).

REQUISITI

Per poter aver diritto all’indennità a carico della gestione separata, le lavoratrici parasubordinate, devono aver maturato un determinato requisito contributivo pari a 3 mesi di contributi, versati o dovuti, nei 12 mesi precedenti l’inizio del congedo di maternità.

Ulteriore requisito è quello di aver versato il contributo all’INPS con l’aliquota maggiorata prevista dalla legge per finanziare le prestazioni economiche di maternità (0,72%).

Se non vengono rispettati questi requisiti, non si avrà diritto all’indennità di maternità che è pari all’80% del reddito medio giornaliero dei 12 mesi precedenti l’inizio del congedo.

Durante i periodi di congedo, è previsto l’accredito della contribuzione figurativa.

Il congedo parentale invece (la cosiddetta maternità facoltativa) spetta per un periodo massimo di 3 mesi, da fruire entro un anno di vita del figlio oppure entro un anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato ed è strettamente correlato all’indennità di congedo di maternità. Ciò significa che se la lavoratrice parasubordinata o libera professionista ha diritto all’indennità per congedo di maternità ha anche diritto al congedo parentale. Viceversa, se la lavoratrice non ha maturato il diritto all’indennità di maternità, non potrà neanche avvalersi del congedo parentale.

Inoltre, il congedo parentale è riconosciuto solo se l’indennità di maternità è stata corrisposta su 3 mesi di contributi versati mentre non è erogabile se l’indennità di maternità è stata pagata su 3 mesi di contributi dovuti. L’indennità prevista per il congedo parentale è, come per le lavoratrici dipendenti, pari al 30% dell’ultima retribuzione.

Alle libere professioniste o lavoratrici parasubordinate non sono riconosciuti i riposi giornalieri per allattamento.

PRESTAZIONI RICONOSCIUTE AI PADRI

I padri lavoratori, iscritti alla gestione separata hanno diritto al congedo di paternità in presenza di condizioni analoghe a quelle previste per i padri lavoratori dipendenti.

In presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo (esempio morte, grave infermità, abbandono del figlio o affidamento esclusivo del bambino al padre), l’astensione dal lavoro spetta al padre che avrà diritto al congedo di paternità. Il diritto al congedo e alla relativa indennità sono previsti anche in caso di adozione o affidamento di minori.

Per quanto riguarda il congedo parentale, il padre lavoratore ha diritto a questa prestazione solo se ha diritto al congedo di paternità.

Importante ricordare comunque che il periodo totale di congedo parentale riconoscibile ad entrambi i genitori iscritti alla Gestione separata, non può superare complessivamente i tre mesi.

DOMANDA E PRESTAZIONE

La domanda di maternità e di congedo parentale, deve essere presentata direttamente all’INPS con apposita procedura telematica e il pagamento dell’indennità viene fatta direttamente dall’Istituto.

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