Medico competente: la richiesta del lavoratore e la visita dei luoghi di lavoro
Il Ministero del Lavoro, con interpello in materia di sicurezza n. 8 del 2 novembre 2015 ha fornito chiarimenti in merito alla richiesta di visita medica da parte del lavoratore e in merito alla visita degli ambienti di lavoro da parte del medico competente.
– Con riferimento al primo punto, la richiesta di essere sottoposto a visita medica da parte del medico competente può essere avanzata da qualsiasi lavoratore, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia o meno già sottoposto a sorveglianza sanitaria, con l’unico limite che il medico competente la ritenga accoglibile, in quanto correlata ai rischi lavorativi;
– Con riferimento al secondo punto, relativo all’obbligo per il medico competente di visitare i luoghi di lavoro, considerato che tale obbligo è strettamente correlato alla valutazione dei rischi, è opportuno che la visita agli ambienti di lavoro sia estesa a tutti quei luoghi che possano avere rilevanza per la prevista collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione “alla valutazione dei rischi anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla disposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro“.
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