Con sentenza n. 51907 del 6 dicembre 2016, la Corte di Cassazione ha affermato che, in caso di assunzione di minori, la mancata esecuzione della visita medica preventiva costituisce comportamento passibile di sanzione penale.
Infatti, l’obbligo di sottoporre a visita medica preassuntiva il minore prima di adibirlo ad attività lavorativa, non è stato abrogato dall’articolo 42 del D.L. n. 69/2013.
La Corte di Cassazione ha precisato che quanto previsto dal suddetto D.L. è l’abrogazione delle disposizioni concernenti la certificazione di idoneità per l’assunzione.
In altre parole, rimane sanzionata penalmente l’ammissione al lavoro in mancanza di visita medica, mentre non lo è più l’inadempimento dell’obbligo di certificazione dell’esito della visita.